Art. 6.

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni; sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse; è delimitata la zona esterna di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, deve essere istituita lungo la nuova linea.
      2. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea nonché per l'impianto e il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le opere a tale fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.